Art. 15
Tempi di coincidenza e informazioni ai passeggeri nelle stazioni
In vigore dal 6 feb 2026
Tempi di coincidenza e informazioni ai passeggeri nelle stazioni
1. Ciascun gestore della stazione o, se del caso, il gestore dell’infrastruttura o un altro soggetto designato da uno di essi o dallo Stato membro quale titolare dei dati fissa, per le stazioni sotto la sua responsabilità, in modo neutrale e non discriminatorio, i tempi minimi di coincidenza seguenti, conformemente ai requisiti di cui al punto 4.2.2.1 dell’allegato e, se del caso, in cooperazione con altri gestori della stazione o dell’infrastruttura:
(a)
il tempo minimo di coincidenza tra i nodi di accesso di:
i)
servizi diversi di trasporto ferroviario di passeggeri all’interno della stazione;
ii)
servizi diversi di trasporto ferroviario di passeggeri di stazioni diverse che fanno parte della stessa metastazione;
iii)
servizi diversi di trasporto ferroviario di passeggeri e altri pertinenti servizi di trasporto di passeggeri di linea che possono essere collegati;
(b)
i tempi minimi di coincidenza di cui alla lettera a) adeguati:
i)
alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta;
ii)
a un passeggero che trasporta una bicicletta.
2. Per le stazioni sotto la sua responsabilità, ciascun gestore della stazione o, se del caso, il gestore dell’infrastruttura o il titolare dei dati definisce gli strumenti applicabili per la coincidenza tra servizi di trasporto e raccoglie informazioni sul tempo supplementare che può essere richiesto nel quadro delle condizioni di trasporto da un’impresa ferroviaria o dalle autorità pubbliche per l’accettazione dei passeggeri, delle biciclette o dei bagagli, e include le informazioni in merito nel tempo minimo di coincidenza.
3. Ciascun gestore della stazione o, se del caso, il gestore dell’infrastruttura o il titolare dei dati stabilisce, per le stazioni sotto la sua responsabilità, in modo neutrale e non discriminatorio, il sistema informativo più idoneo da installare nella stazione per offrire ai passeggeri informazioni integrate sul traffico ferroviario e sulla composizione del treno nell’area della stazione, conformemente ai requisiti di cui al punto 4.7.1 dell’allegato.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le imprese ferroviarie per il trasporto di passeggeri, le organizzazioni di passeggeri, i gestori delle stazioni, i gestori dell’infrastruttura e, se del caso, l’autorità competente quale definita all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 o, se del caso, il titolare dei dati cooperano con un gestore della stazione o, se del caso, con un gestore dell’infrastruttura o con il titolare dei dati, su richiesta di uno di questi ultimi tre soggetti.
Storico versioni
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