Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122 Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme per i casi in cui e le condizioni alle quali alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi in cui e le condizioni alle quali le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione.» ; 2) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «9) “proprietario dell’animale da compagnia”: proprietario di animali da compagnia come definito all’articolo 4, punto 13), del regolamento (UE) 2016/429; 10) “persona autorizzata”: persona autorizzata come definita all’articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/429; 11) “punto di entrata dei viaggiatori”: punto di entrata dei viaggiatori come definito all’, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).»;" 3) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Animali da compagnia I seguenti animali da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento a carattere non commerciale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli ufficiali eseguiti conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 e dai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006, purché soddisfino le condizioni stabilite nella parte VI del regolamento (UE) 2016/429 e, se del caso, nel regolamento delegato (UE) 2026/131: 1) animali da compagnia di una specie elencata all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 che: a) sono mossi da un paese terzo o un territorio elencato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e, su richiesta delle autorità competenti, delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche, in funzione del rischio e su base non discriminatoria, soddisfano le seguenti condizioni: i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata: — presenta i passaporti degli animali di cui all’articolo 20, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131, che dimostrano la conformità alle prescrizioni relative ai movimenti stabilite in tale regolamento delegato, o presenta i passaporti degli animali di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131 se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, lettera b), di tale regolamento delegato; — mette gli animali a disposizione per i controlli di cui al punto ii); ii) gli animali sono sottoposti a controlli documentali e di identità; b) sono mossi da un paese terzo o un territorio diverso da quelli elencati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e soddisfano le seguenti condizioni: i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata: — all’arrivo contatta le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori; — presenta il certificato sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131, che dimostra la conformità alle prescrizioni relative ai movimenti stabilite in tale regolamento delegato, o il passaporto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131 se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, lettera b), di tale regolamento delegato; — mette gli animali a disposizione per i controlli di cui al punto ii); ii) gli animali sono sottoposti sistematicamente a controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori; c) soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131 per quanto riguarda i movimenti di cani da compagnia da parte di personale militare, di personale delle forze dell’ordine o di squadre di ricerca e soccorso attraverso un punto di entrata nell’Unione diverso da un punto di entrata dei viaggiatori, e sono sottoposti a controlli conformemente alle condizioni specifiche definite dall’autorità competente nel permesso di cui all’articolo 15, lettera b), punto i), di tale regolamento delegato; d) soddisfano le condizioni per la deroga di cui all’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e sono sottoposti a controlli sistematicamente e conformemente alle condizioni specifiche definite dall’autorità competente nel permesso di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento delegato; o e) sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o un territorio ha negato l’ingresso degli animali, del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata, e soddisfano le seguenti condizioni: i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata: — all’arrivo contatta le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori; — presenta il passaporto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131; — se del caso, presenta il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, o qualsiasi altro documento valido, che ha accompagnato gli animali da compagnia durante il movimento a carattere non commerciale verso il paese terzo o il territorio; — se del caso, presenta il documento ufficiale rilasciato dall’autorità competente o da un’altra autorità pubblica del paese terzo o del territorio, che indichi i motivi per cui l’ingresso è stato negato; — mette gli animali a disposizione per i controlli di cui al punto ii); ii) gli animali sono sottoposti sistematicamente a controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori; 2) volatili di specie avicole elencate all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 che: a) sono mossi da un paese terzo o un territorio non contemplato dall’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e soddisfano le seguenti condizioni: i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata: — all’arrivo contatta le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori; — presenta il certificato sanitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131, che dimostra la conformità alle prescrizioni relative ai movimenti stabilite in tale regolamento delegato; — mette i volatili a disposizione per i controlli di cui al punto ii); ii) i volatili sono sottoposti sistematicamente a controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori; b) soddisfano le condizioni per la deroga di cui all’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e sono sottoposti a controlli sistematicamente e conformemente alle condizioni specifiche definite dall’autorità competente nel permesso di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento delegato; o c) sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o un territorio ha negato l’ingresso dei volatili, del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata, e soddisfano le seguenti condizioni: i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata: — all’arrivo contatta le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori; — se del caso, presenta il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, o qualsiasi altro documento valido, che ha accompagnato gli animali da compagnia durante il movimento a carattere non commerciale verso il paese terzo o il territorio; — se del caso, presenta il documento ufficiale rilasciato dall’autorità competente o da un’altra autorità pubblica del paese terzo o del territorio, che indichi i motivi per cui l’ingresso è stato negato; — mette i volatili a disposizione per i controlli di cui al punto ii); ii) i volatili sono sottoposti sistematicamente a controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori; 3) volatili di specie avicole elencate all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 che sono mossi da un paese terzo o un territorio di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131; 4) animali da compagnia di specie diverse dai volatili elencate all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429.» ; 4) sono aggiunti gli articoli 11 bis e 11 ter seguenti: «Articolo 11 bis Prescrizioni per i controlli ufficiali sugli animali da compagnia Le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche incaricate di eseguire i controlli di cui all’articolo 11, punti 1) e 2), del presente regolamento: a) sono pienamente a conoscenza delle norme stabilite nella parte VI del regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2026/131; b) provvedono affinché il loro personale riceva una formazione adeguata e regolare che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di eseguire i controlli in modo coerente; c) conservano la documentazione relativa ai controlli eseguiti e ai casi di non conformità individuati durante tali controlli; e d) documentano gli esiti dei controlli nella sezione pertinente del certificato sanitario per ciascun animale da compagnia, ove richiesto conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera k), e all’articolo 26, paragrafo 2, lettera j), del regolamento delegato (UE) 2026/131. Articolo 11 ter Misure da adottare in caso di non conformità degli animali da compagnia o di mancata messa a disposizione degli animali da compagnia per i controlli ufficiali 1.   Qualora il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata non mettano a disposizione l’animale per i controlli di cui all’articolo 11, punti 1) e 2), del presente regolamento, o qualora gli esiti di tali controlli rivelino che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni stabilite nella parte VI del regolamento (UE) 2016/429 o nel regolamento delegato (UE) 2026/131, le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche incaricate di eseguire i controlli decidono, previa consultazione con il veterinario ufficiale e, ove necessario, con il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata, di: a) isolare l’animale da compagnia sotto supervisione ufficiale per il tempo necessario a garantire che soddisfi le condizioni; b) adottare qualsiasi altra decisione amministrativa volta a garantire che l’animale da compagnia soddisfi le condizioni; c) rispedire l’animale da compagnia al di fuori dell’Unione; o d) qualora l’applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) non sia praticabile, disporre che l’animale da compagnia sia abbattuto conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di protezione degli animali da compagnia durante l’abbattimento. 2.   Qualora le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli di cui all’articolo 11, punti 1) e 2), neghino il movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia verso l’Unione, l’animale da compagnia è isolato sotto supervisione ufficiale, in attesa dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d). 3.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata.» .
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