Art. 1
In vigore dal 4 feb 2026
1. Un dazio antidumping provvisorio è istituito sulle importazioni di 1,4-butandiolo, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4 e solitamente classificato nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5, attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28 e originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
105,6
88AL
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd
113,7
88AM
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
107,5
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
113,7
8999
Regno dell’Arabia Saudita
International Diol Company
52,4
88AN
Tutte le altre importazioni originarie del Regno dell’Arabia Saudita
52,4
8999
Stati Uniti d’America
Lyondell Chemical Company
135,7
88AO
Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America
142,5
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume in chilogrammi) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato applicabile.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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