Art. 4
Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di assorbimento del carbonio tramite biochar
In vigore dal 3 feb 2026
Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di assorbimento del carbonio tramite biochar
1. L’attività BCR deve essere conforme alle prescrizioni seguenti:
(a)
i criteri di ammissibilità di cui al punto 1.1.2 dell’allegato;
(b)
i periodi di attività e monitoraggio di cui al punto 1.2.2 dell’allegato;
(c)
le norme per l’individuazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui al punto 2.2.1 dell’allegato;
(d)
le norme per il calcolo del livello di riferimento di cui al punto 2.2.2 dell’allegato;
(e)
le norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui al punto 2.2.3 dell’allegato;
(f)
le norme per il calcolo dei gas a effetto serra associati di cui al punto 2.2.4 dell’allegato;
(g)
le norme relative allo stoccaggio a lungo termine e alla responsabilità di cui al punto 3.2 dell’allegato;
(h)
le norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui al punto 4.1 dell’allegato;
(i)
le norme relative agli obblighi di monitoraggio e presentazione di relazioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato.
2. Relativamente a un’attività BCR è garantito che l’impianto che produce biochar e lo stoccaggio del biochar sono situati nell’Unione.
Storico versioni
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