Art. 2 · Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio del carbonio

Art. 2

Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio del carbonio

In vigore dal 3 feb 2026
Metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati da attività di cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio del carbonio 1.   L’attività DACCS deve essere conforme alle prescrizioni seguenti: (a) i criteri di ammissibilità di cui al punto 1.1.1 dell’allegato; (b) i periodi di attività e monitoraggio di cui ai punti 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato; (c) le norme per l’individuazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui al punto 2.1.1 dell’allegato; (d) le norme per il calcolo del livello di riferimento di cui al punto 2.1.2 dell’allegato; (e) le norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui al punto 2.1.3 dell’allegato; (f) le norme per il calcolo dei gas a effetto serra associati di cui al punto 2.1.4 dell’allegato; (g) le norme relative allo stoccaggio a lungo termine e alla responsabilità di cui al punto 3.1 dell’allegato; (h) le norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui al punto 4.1 dell’allegato; (i) le norme relative agli obblighi di monitoraggio e presentazione di relazioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato. 2.   Il gestore di un’attività DACCS garantisce che l’impianto di cattura del CO2 è situato nell’Unione.
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