Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 feb 2026
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di una sacca di gas, anche munite di valvola, collare, piede d’appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole, attualmente classificate con i codici NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 , ex 7311 00 30 , ex 8424 10 00 , ex 8424 90 80 ed ex 8479 90 70 (codici TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11, 8424 10 00 21, 8424 90 80 60 e 8479 90 70 60) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. 59,7 89TF Repubblica popolare cinese Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd. Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd. 57,7 89TG Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 58,9 Cfr. l’allegato Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 90,3 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della repubblica popolare cinese. 4.   Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, indipendentemente dalla sua origine, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, qualora non sia già definita un’altra unità supplementare per uno specifico codice NC e, di conseguenza, per i codici TARIC dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 5.   Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito al numero di pezzi importati con i codici NC/TARIC di cui al paragrafo 1. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:244:oj#art-1