Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 feb 2026
Nell’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Un animale deve essere non idoneo al trasporto a un macello conformemente alle specifiche tecniche sull’idoneità al trasporto di cui all’allegato I, capo I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (*1). 2. Il veterinario ufficiale deve eseguire un’ispezione ante mortem dell’animale, verificando in particolare la conformità alle prescrizioni in materia di: a) ammissibilità degli animali vivi alla macellazione ai fini del consumo umano conformemente all’articolo 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; b) idoneità delle carni fresche al consumo umano conformemente all’articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, ove possibile da verificare mediante ispezione ante mortem. (*1)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj).»." ()  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj).».
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