Art. 7 · Informazioni dettagliate relative alle operazioni da segnalare

Art. 7

Informazioni dettagliate relative alle operazioni da segnalare

In vigore dal 30 gen 2026
Informazioni dettagliate relative alle operazioni da segnalare 1.   Le informazioni da segnalare a norma dell’ includono: a) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 1 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti standard di fornitura o stoccaggio di energia elettrica o fornitura di gas naturale; b) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 2 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti non standard di fornitura o stoccaggio di energia elettrica o fornitura di gas naturale; c) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 3 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti standard e non standard di trasmissione di energia elettrica; d) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 4 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti standard e non standard di trasporto di gas naturale; e) se del caso, le informazioni dettagliate di cui alla tabella 5 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti standard di fornitura o trasporto di energia elettrica o gas naturale conformemente all’. Le informazioni dettagliate sulle operazioni concluse nell’ambito di contratti non standard, compresa la loro esecuzione, che comportano almeno un volume e un prezzo definitivi sono segnalate utilizzando la tabella 1 dell’allegato. 2.   Le segnalazioni a norma degli articoli 7 quater e 7 quinquies del regolamento (UE) n. 1227/2011 comprendono le informazioni dettagliate di cui alla tabella 1 dell’allegato. 3.   Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’, paragrafo 8, comprendono: a) il codice con cui l’Agenzia registra gli operatori di mercato che effettuano l’operazione; b) la data e l’ora dell’operazione; c) se del caso, le informazioni sul profilo di consegna; d) se del caso, il tipo di idrogeno, ad esempio idrogeno rinnovabile o idrogeno a basse emissioni di carbonio; e) il prezzo e la quantità; f) il punto o la zona di consegna; g) le informazioni sul contratto negoziato. 4.   L’Agenzia definisce i dettagli tecnici delle informazioni da segnalare di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e agli in un manuale d’uso e, previa consultazione dei portatori di interessi e della Commissione, li rende disponibili al pubblico al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. L’Agenzia consulta le parti interessate e la Commissione sugli aggiornamenti dei contenuti del manuale d’uso. Gli operatori di mercato trasmettono le informazioni da segnalare all’Agenzia attenendosi al manuale d’uso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:256:oj#art-7