Art. 6
Segnalazione delle esposizioni
In vigore dal 30 gen 2026
Segnalazione delle esposizioni
1. Gli operatori di mercato segnalano all’Agenzia le posizioni derivanti dalla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso una volta ogni trimestre («periodo di riferimento») e al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo all’ultimo giorno del periodo di riferimento. La prima segnalazione è effettuata nell’ottobre 2027.
2. La segnalazione di cui al paragrafo 1 riguarda le posizioni degli operatori di mercato nei prodotti energetici all’ingrosso con consegna fisica o regolamento in contanti entro i 18 mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di riferimento, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di svolgimento di tale attività, comprese le operazioni infragruppo.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2:
a)
sono segnalate separatamente per l’energia elettrica e il gas naturale, compreso il GNL;
b)
sono segnalate per punto o zona di consegna definiti dall’Agenzia;
c)
sono segnalate per tipo di prodotto;
d)
sono distinte tra posizioni infragruppo e non infragruppo; e
e)
sono aggregate per mese, per ciascuno dei 18 mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di riferimento, e calcolate l’ultimo giorno del periodo di riferimento.
4. Su richiesta dell’Agenzia, gli operatori di mercato soggetti all’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 forniscono le seguenti informazioni:
a)
volume mensile previsto della produzione di energia elettrica o di gas naturale per punto o zona di consegna e per il periodo di riferimento definiti dall’Agenzia; e
b)
volume mensile previsto del consumo di energia elettrica o di gas naturale per punto o zona di consegna e per il periodo di riferimento definiti dall’Agenzia, sulla base dei contratti stipulati dall’operatore di mercato con i suoi clienti.
5. Gli operatori di mercato con posizioni di cui al paragrafo 2 inferiori a 600 GWh su base annua, valutate separatamente per l’energia elettrica e il gas naturale, non sono tenuti a presentare la segnalazione di cui al paragrafo 1. Gli operatori di mercato valutano se la soglia per i volumi di energia si applica loro su base annua alla fine di ogni anno civile.
La soglia di 600 GWh è calcolata come somma dei valori mensili assoluti risultanti dal paragrafo 2.
6. I gestori dei sistemi di trasmissione o trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi GNL che acquistano gas naturale o energia elettrica esclusivamente per le esigenze tecnologiche o operative del sistema che gestiscono segnalano le informazioni di cui al presente articolo solo su richiesta dell’Agenzia.
7. L’Agenzia può chiedere agli operatori di mercato di fornire informazioni e chiarimenti in relazione alle informazioni segnalate a norma del presente articolo.
8. L’Agenzia, su richiesta della Commissione, presenta a quest’ultima una relazione basata sulle informazioni segnalate a norma del presente articolo. Nella relazione l’Agenzia può valutare se, alla luce degli sviluppi del mercato dell’energia, il quadro normativo applicabile per la segnalazione delle esposizioni e i principi di segnalazione continui a essere adatto allo scopo di migliorare l’integrità e la trasparenza del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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