Art. 4
Operazioni da segnalare su base periodica
In vigore dal 30 gen 2026
Operazioni da segnalare su base periodica
1. Le operazioni relative ai prodotti energetici all’ingrosso di cui ai paragrafi da 2 a 8 sono segnalate all’Agenzia su base periodica.
2. Le operazioni relative alla fornitura o allo stoccaggio di energia elettrica o alla fornitura di gas naturale a una singola unità di consumo con capacità tecnica di consumo pari o superiore a 600 GWh/anno, a meno che non siano concluse in un mercato organizzato, sono segnalate ogni sei mesi e al più tardi l’ultimo giorno del primo mese del semestre successivo. Il fornitore ottiene dai suoi clienti finali la conferma che l’unità di consumo in questione ha una capacità tecnica di consumo pari o superiore a 600 GWh/anno.
3. Le operazioni relative ai meccanismi di capacità che comportano l’obbligo di offrire un contratto per la fornitura di energia elettrica con consegna nell’Unione sono segnalate su base annuale e al più tardi l’ultimo giorno del primo mese dell’anno successivo.
4. Le operazioni relative ai servizi di bilanciamento in relazione ai mercati dell’energia elettrica, indipendentemente dalla loro attivazione, sono segnalate su base mensile e al più tardi l’ultimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui hanno avuto luogo. La segnalazione include informazioni che indicano se l’offerta è stata accettata e, se del caso, il momento dell’attivazione. La quantità di energia di bilanciamento attivata è segnalata in forma aggregata e, se del caso, con una granularità di 15 minuti.
5. Le operazioni relative allo stoccaggio di gas naturale nell’Unione concluse per un periodo pari o superiore a 12 mesi, a seguito di un’allocazione primaria di capacità da parte o per conto del gestore del sistema di stoccaggio, che comportano diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria sono segnalate su base mensile e al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno avuto luogo.
6. Le operazioni relative allo stoccaggio di gas naturale nell’Unione concluse per un periodo pari o superiore a 12 mesi, a seguito di un’assegnazione secondaria di capacità, che comportano diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria sono segnalate su base mensile e al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno avuto luogo.
7. Le operazioni relative a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), contratti a termine (forward), swap e altri derivati che riguardano lo stoccaggio di gas naturale nell’Unione sono segnalate su base mensile e al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno avuto luogo le operazioni.
8. Le seguenti operazioni sono segnalate all’Agenzia una volta all’anno e al più tardi l’ultimo giorno del primo mese dell’anno successivo, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di conclusione:
a)
operazioni relative alla fornitura di idrogeno con consegna nell’Unione;
b)
operazioni relative al trasporto di idrogeno nell’Unione e tra le reti di trasporto nell’Unione e le reti di trasporto al di fuori dell’Unione;
c)
operazioni relative allo stoccaggio di idrogeno nell’Unione;
d)
operazioni relative a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), contratti a termine (forward), swap e altri derivati delle operazioni, compresi i contratti per differenza, in relazione alla fornitura, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno nell’Unione;
e)
operazioni relative a servizi di bilanciamento nel settore dell’idrogeno, compresi i mercati della capacità di bilanciamento e dell’energia di bilanciamento.
9. Le seguenti operazioni sono esenti dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 8:
a)
operazioni relative alla consegna fisica di idrogeno prodotto da un singolo impianto di produzione di idrogeno con una capacità di produzione pari o inferiore a 50 MW;
b)
operazioni relative alla fornitura o al trasporto di idrogeno in reti dell’idrogeno geograficamente limitate ai sensi dell’articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1788;
c)
operazioni relative alla fornitura di idrogeno a una singola unità di consumo con capacità tecnica di consumo inferiore a 600 GWh/anno.
10. Gli operatori di mercato che effettuano unicamente le operazioni di cui al paragrafo 9, lettere a) e b), del presente articolo non sono tenuti a registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011.
11. Gli operatori di mercato che concludono le operazioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 tengono un registro delle informazioni dettagliate relative a tali operazioni per almeno cinque anni dopo averle concluse. Quest’obbligo non si applica alle operazioni di cui al paragrafo 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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