Art. 16 · Abrogazione e disposizione transitoria

Art. 16

Abrogazione e disposizione transitoria

In vigore dal 30 gen 2026
Abrogazione e disposizione transitoria 1.   Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione è abrogato a decorrere dal 29 aprile 2026. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’, l’, paragrafo 1, e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 continuano ad applicarsi fino al 29 ottobre 2027. Le operazioni segnalate a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 non sono soggette agli obblighi di cui al presente regolamento. Gli aggiornamenti di tali operazioni effettuati dopo la data di applicazione devono rispettare gli obblighi del presente regolamento. In deroga al paragrafo 1, l’, paragrafi 5 e 9, e l’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 continuano ad applicarsi fino al 29 aprile 2028. 3.   Le operazioni concluse prima della data in cui diventa applicabile l’obbligo di segnalazione di cui all’, che sono in essere a tale data e che non sono già state segnalate all’Agenzia devono essere segnalate all’Agenzia entro 90 giorni dalla data in cui diventa applicabile l’obbligo di segnalazione. Le informazioni dettagliate da segnalare conformemente al primo comma comprendono unicamente i dati che possono essere estratti dai registri esistenti degli operatori di mercato. Esse comprendono almeno i dati di cui all’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1788 e all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944.
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