Art. 14
Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati
In vigore dal 30 gen 2026
Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati
1. Le persone tenute a segnalare dati a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono responsabili della completezza, dell’accuratezza e della tempestiva trasmissione dei dati all’Agenzia.
Le persone di cui al primo comma non sono responsabili della mancata completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati che sono imputabili a soggetti terzi. In tali casi il soggetto terzo è responsabile di tali mancanze, fatti salvi gli del regolamento (UE) n. 543/2013.
2. Le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, mettono in atto procedure per verificare la completezza e l’accuratezza dei dati che trasmettono tramite RRM e la tempestività della segnalazione.
3. Gli operatori di mercato tenuti a divulgare e segnalare le informazioni privilegiate a norma dell’, paragrafo 1 e dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono responsabili della completezza, dell’accuratezza e della tempestiva divulgazione delle informazioni sull’IIP.
Gli operatori di mercato non sono responsabili della mancata completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati che sono imputabili all’IIP. In tali casi l’IIP è responsabile di tali mancanze a norma del regolamento delegato (UE) 2026/255.
4. L’Agenzia monitora la completezza, l’accuratezza e la tempestiva trasmissione dei dati segnalati a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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