Art. 10
Tempi di segnalazione delle operazioni
In vigore dal 30 gen 2026
Tempi di segnalazione delle operazioni
1. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’, lettera a), relative ai contratti standard, sono segnalate il prima possibile e al più tardi due giorni lavorativi dopo la conclusione della negoziazione, l’emissione dell’ordine o il verificarsi dell’evento del ciclo di vita.
2. Nel caso dei mercati d’asta, quando gli ordini non sono resi pubblicamente visibili, sono segnalati solo le negoziazioni concluse e gli ordini finali considerati nell’asta a norma dell’, lettera a). Dette negoziazioni e detti ordini sono segnalati al più tardi due giorni lavorativi dopo la vendita all’asta.
3. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’, lettera a), relative ai contratti non standard e alle operazioni di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, sono segnalate al più tardi dieci giorni lavorativi dopo la conclusione della negoziazione o il verificarsi dell’evento del ciclo di vita.
4. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’, lettera b), relative ai contratti standard sono segnalate il prima possibile e al più tardi due giorni lavorativi dopo che i risultati dell’allocazione sono diventati disponibili o dopo che si è verificato l’evento del ciclo di vita.
5. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’, lettera b), relative ai contratti non standard sono segnalate il prima possibile e al più tardi dieci giorni lavorativi dopo la conclusione della negoziazione o il verificarsi dell’evento del ciclo di vita.
6. I dati di mercato del GNL sono trasmessi all’Agenzia quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, al momento della conclusione dell’operazione tra le controparti o dell’emissione delle offerte di acquisto o di vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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