Art. 8 · Procedura di domanda per le IIP e gli RRM già registrati

Art. 8

Procedura di domanda per le IIP e gli RRM già registrati

In vigore dal 30 gen 2026
Procedura di domanda per le IIP e gli RRM già registrati 1.   Le IIP e gli RRM che sono già stati registrati dall’Agenzia le presentano la domanda di autorizzazione in applicazione dell’ prima del 29 aprile 2028, in conformità delle norme stabilite negli articoli da 3 a 7. 2.   Le IIP e gli RRM di cui al paragrafo 1 forniscono all’Agenzia, nella loro domanda, le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7, a meno che non le abbiano già fornite nella procedura di registrazione. 3.   L’Agenzia comunica alle IIP e agli RRM di cui al paragrafo 1 se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la completezza della domanda e la loro conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1227/2011.
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