Art. 6 · Modifiche sostanziali durante la procedura di domanda

Art. 6

Modifiche sostanziali durante la procedura di domanda

In vigore dal 30 gen 2026
Modifiche sostanziali durante la procedura di domanda 1.   Le modifiche sostanziali introdotte durante la procedura di domanda dai richiedenti autorizzazione a fungere da IIP o RRM o dai rispettivi clienti sono notificate all’Agenzia dai richiedenti entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui hanno avuto luogo. La notifica descrive dettagliatamente la modifica ed è corredata dei pertinenti documenti giustificativi a norma dell’, se modificati. 2.   Se la notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata dopo che l’Agenzia ha effettuato la notifica di cui all’, paragrafo 2, questa può valutare nuovamente la completezza della domanda. 3.   La modifica è considerata sostanziale se riguarda: a) il modo in cui sono trasmesse le segnalazioni di informazioni privilegiate e sono segnalate le registrazioni di dati; b) le informazioni contenute nei documenti giustificativi da fornire in applicazione dell’; c) i tipi di dati resi noti sulle piattaforme delle IIP o segnalati all’Agenzia dalle IIP e dagli RRM; oppure d) i formati elettronici standard in cui sono segnalati i dati di cui alla lettera c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:255:oj#art-6