Art. 5 · Fase di prova

Art. 5

Fase di prova

In vigore dal 30 gen 2026
Fase di prova 1.   I richiedenti devono dimostrare la capacità di trasmettere all’Agenzia le segnalazioni di informazioni privilegiate e le registrazioni di dati. L’Agenzia valuta questa capacità attraverso un’apposita fase di prova che si terrà durante la procedura di domanda. 2.   Ai fini delle prove i richiedenti forniscono all’Agenzia: a) per i richiedenti autorizzazione a fungere da IIP, i dettagli relativi ai tipi di segnalazioni di informazioni privilegiate da pubblicare sulla piattaforma e da trasmettere all’Agenzia e, per i richiedenti autorizzazione a fungere da RRM, i dettagli relativi ai tipi di registrazioni di dati da segnalare all’Agenzia; b) campioni di dati durante la fase di prova in conformità delle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 utilizzando i formati elettronici standard in conformità del medesimo regolamento e applicando i principi stabiliti nei manuali pertinenti adottati dall’Agenzia.
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