Art. 24 · Ricezione delle segnalazioni di informazioni privilegiate trasmesse dalle IIP

Art. 24

Ricezione delle segnalazioni di informazioni privilegiate trasmesse dalle IIP

In vigore dal 30 gen 2026
Ricezione delle segnalazioni di informazioni privilegiate trasmesse dalle IIP 1.   Quando riceve segnalazioni di informazioni privilegiate, l’Agenzia invia alle IIP un avviso di ricezione. Gli avvisi di ricezione contengono almeno le seguenti informazioni: a) l’identificativo della segnalazione di informazioni privilegiate trasmessa; b) l’indicazione che la segnalazione di informazioni privilegiate è pervenuta correttamente all’Agenzia. Se le informazioni non sono pervenute correttamente all’Agenzia a causa di un errore, l’avviso indica anche le informazioni interessate dall’errore e, se possibile, la causa dell’errore. 2.   Se l’errore di cui al paragrafo 1, secondo comma, è imputabile all’IIP, questa ritrasmette la segnalazione di informazioni privilegiate corretta entro cinque giorni lavorativi. In casi opportunamente giustificati l’Agenzia può prorogare questo termine su richiesta dell’IIP. 3.   Se l’errore è imputabile ai clienti dell’IIP, quest’ultima fornisce loro istruzioni su come correggere la segnalazione di informazioni privilegiate e successivamente trasmette la segnalazione corretta all’Agenzia entro dieci giorni lavorativi. In casi opportunamente giustificati l’Agenzia può prorogare questo termine su richiesta dell’IIP. Le IIP devono dotarsi di sistemi di allarme automatizzati in grado di eseguire le seguenti azioni: a) notificare ai clienti dell’IIP l’avviso di ricezione dell’Agenzia; b) mettere a disposizione del cliente dell’IIP una copia delle segnalazioni di informazioni privilegiate del cliente trasmesse all’Agenzia. 4.   In deroga all’, paragrafo 3, per garantire una divulgazione tempestiva ed efficiente delle informazioni, l’IIP può pubblicare e trasmettere all’Agenzia segnalazioni di informazioni privilegiate per le quali possono essere necessari ulteriori chiarimenti da parte del cliente dell’IIP, a condizione che il contenuto delle segnalazioni sia pertinente per le scelte di negoziazione degli operatori di mercato a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011. In questi casi le informazioni contenute nella segnalazione sono contrassegnate dall’IIP al momento della pubblicazione e della trasmissione della segnalazione all’Agenzia. Se l’Agenzia indica che è necessario correggere le informazioni, le IIP collaborano con i loro clienti per correggerle. Una volta corrette le informazioni, le IIP le ripubblicano e le ritrasmettono all’Agenzia non appena ciò sia tecnicamente possibile.
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