Art. 16
Conflitto di interessi
In vigore dal 30 gen 2026
Conflitto di interessi
1. Le IIP e gli RRM mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i propri clienti. Le disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interessi esistenti e potenziali e devono:
a)
garantire che i clienti delle IIP e degli RRM siano a conoscenza di dette politiche e procedure;
b)
garantire la separazione delle funzioni e delle aree di attività presso l’IIP o l’RRM, anche attraverso:
i)
misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto di interessi;
ii)
la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano interessi in potenziale conflitto con quelli dei clienti dell’IIP o dell’RRM;
iii)
misure per porre rimedio ai conflitti di interessi potenziali o esistenti;
c)
repertoriare tutti i conflitti di interessi esistenti e potenziali ed elencarli in un inventario che ne contenga la descrizione, l’identificazione, le misure di prevenzione e di gestione, e la dichiarazione.
2. Le IIP e gli RRM dispongono di politiche atte a garantire il trattamento non discriminatorio dei dati segnalati.
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