Art. 11
Rispetto tempestivo degli obblighi di segnalazione
In vigore dal 30 gen 2026
Rispetto tempestivo degli obblighi di segnalazione
Le IIP e gli RRM adottano politiche, piani di emergenza e disposizioni per conformarsi tempestivamente ai requisiti sulla trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011 e ai requisiti sulla segnalazione delle registrazioni di dati di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2026/256.
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