Art. 3
Scambio di informazioni
In vigore dal 29 gen 2026
Scambio di informazioni
1. Quando, a seguito della notifica di un allarme, comunicano le informazioni pertinenti disponibili o aggiornano la notifica di allarme originale, gli Stati membri o la Commissione utilizzano la funzione del SARR per pubblicare un «commento».
2. A seguito di una richiesta di consultazione e di coordinamento della risposta in conformità all’, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri o la Commissione comunicano senza indugio tutte le informazioni pertinenti disponibili tramite il SARR. Lo scambio di informazioni può avere luogo anche durante le riunioni del CSS.
3. Gli Stati membri predispongono canali di comunicazione efficaci tra le rispettive autorità competenti del SARR e qualsiasi altra autorità competente pertinente soggetta alla loro giurisdizione, in linea con l’approccio «One Health» quale definito all’, punto 7, del regolamento (UE) 2022/2371.
Storico versioni
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