Art. 2
Richiesta di consultazione e di coordinamento
In vigore dal 29 gen 2026
Richiesta di consultazione e di coordinamento
1. A seguito della notifica di un allarme nel sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri e la Commissione valutano senza indugio la necessità di consultazione e di coordinamento della risposta in seno al CSS.
2. Se rileva la necessità di consultazione e di coordinamento della risposta in seno al CSS, uno Stato membro o la Commissione richiede senza indugio tale consultazione e coordinamento nell’ambito del SARR, durante una riunione del CSS o al segretariato del CSS.
3. Nella richiesta sono specificati i temi oggetto della consultazione e del coordinamento che sono pertinenti ai fini della risposta alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.
4. Se riceve una richiesta di consultazione e di coordinamento, il segretariato del CSS ne informa senza indugio il CSS.
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