Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 gen 2026
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima del 19 agosto 2026, fatta eccezione per l'etefon in o su mele e mirtilli e per il propamocarb in o su lattughe.
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