Art. 5
Corallo rosso
In vigore dal 26 gen 2026
Corallo rosso
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell’Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo.
2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell’Unione e nell’ambito di attività di raccolta dell’Unione non superano i livelli fissati nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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