Art. 25 · Trasmissione dei dati

Art. 25

Trasmissione dei dati

In vigore dal 26 gen 2026
Trasmissione dei dati Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell’allegato IX del presente regolamento.
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