Art. 23
Periodo di chiusura per il rombo chiodato
In vigore dal 26 gen 2026
Periodo di chiusura per il rombo chiodato
Ai pescherecci dell’Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno 2026.
Storico versioni
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