Art. 19
Occhialone
In vigore dal 26 gen 2026
Occhialone
1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca commerciale e ricreativa dei pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato VIII.
3. Il numero massimo di pescherecci con palangaro e di pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare l’occhialone è stabilito nell’allegato VIII.
4. È stabilita una chiusura temporanea al fine di proteggere lo stock principale nella stagione riproduttiva per periodi non inferiori a 60 giorni consecutivi. Tale chiusura dura per almeno due mesi ed è attuata durante il periodo da gennaio a marzo 2026 e copre le principali zone di distribuzione dell’occhialone nel Mare di Alborán.
5. È vietata la pesca ricreativa dell’occhialone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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