Art. 19 · Occhialone

Art. 19

Occhialone

In vigore dal 26 gen 2026
Occhialone 1.   Il presente articolo si applica alle attività di pesca commerciale e ricreativa dei pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán. 2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato VIII. 3.   Il numero massimo di pescherecci con palangaro e di pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare l’occhialone è stabilito nell’allegato VIII. 4.   È stabilita una chiusura temporanea al fine di proteggere lo stock principale nella stagione riproduttiva per periodi non inferiori a 60 giorni consecutivi. Tale chiusura dura per almeno due mesi ed è attuata durante il periodo da gennaio a marzo 2026 e copre le principali zone di distribuzione dell’occhialone nel Mare di Alborán. 5.   È vietata la pesca ricreativa dell’occhialone.
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