Art. 18 · Gamberi di profondità

Art. 18

Gamberi di profondità

In vigore dal 26 gen 2026
Gamberi di profondità 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante. 2.   La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell’allegato VII. 3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato VII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:266:oj#art-18