Art. 14 · Trasmissione dei dati

Art. 14

Trasmissione dei dati

In vigore dal 26 gen 2026
Trasmissione dei dati Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato V del presente regolamento.
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