Art. 11 · Registrazione e trasmissione dei dati

Art. 11

Registrazione e trasmissione dei dati

In vigore dal 26 gen 2026
Registrazione e trasmissione dei dati 1.   Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (11). 2.   Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato IV del presente regolamento.
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