Art. 5 · Autorizzazione preventiva di importazioni e presentazione di informazioni pertinenti

Art. 5

Autorizzazione preventiva di importazioni e presentazione di informazioni pertinenti

In vigore dal 26 gen 2026
Autorizzazione preventiva di importazioni e presentazione di informazioni pertinenti 1.   Qualora sia richiesta un’esenzione temporanea a norma dell’, le importazioni sono soggette ad autorizzazione preventiva. Alle autorità competenti per l’autorizzazione sono fornite tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni stabilite all’ sono soddisfatte. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, comprendono almeno gli elementi seguenti: a) la data della conclusione del contratto di fornitura di gas; b) la durata del contratto di fornitura di gas; c) i quantitativi contrattuali, inclusi tutti i diritti di flessibilità verso l’alto o verso il basso; d) l’identità delle parti del contratto di fornitura di gas, indicando anche, per le parti registrate nell’Unione, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI); e) per le importazioni di GNL, il luogo di liquefazione e il porto di primo carico; f) per le miscele, la documentazione comprovante le quantità di gas naturale originarie della Federazione russa o esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa e le quantità di gas naturale che provengono da altri paesi di origine, contenute nella miscela, e le informazioni che definiscono il processo di miscelazione; g) i punti di consegna, comprese eventuali flessibilità a tale riguardo; e h) qualsiasi modifica del contratto di fornitura di gas, con indicazione del contenuto e della data della modifica, a eccezione delle modifiche che riguardano unicamente il prezzo del gas. Qualora sia richiesta un’esenzione temporanea a norma dell’ e il prezzo del gas naturale sia stato modificato il 17 giugno 2025 o successivamente, le informazioni di cui al paragrafo1 del presente articolo includono informazioni sulla modifica del prezzo. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate all’autorità competente per l’autorizzazione al più tardi un mese prima dell’entrata di gas naturale nel territorio doganale dell’Unione. Lo stesso termine si applica alle miscele contenenti gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. 3.   Le importazioni di gas naturale il cui paese di produzione non è la Federazione russa sono soggette ad autorizzazione preventiva, tranne nel caso in cui tali importazioni rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 4. Alle autorità competenti per l’autorizzazione dello Stato membro in cui il gas naturale deve essere immesso in libera pratica sono fornite tutte le informazioni necessarie per stabilire il paese di produzione di tale gas naturale al più tardi cinque giorni lavorativi prima della sua entrata nel territorio doganale dell’Unione. 4.   Si applica un’esenzione dall’autorizzazione preventiva stabilita al paragrafo 3 se il gas naturale è importato da un paese produttore di gas naturale e che ha esportato nell’Unione più di 5 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2024 e: a) ha vietato l’importazione di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o applica altre misure restrittive nei confronti di tale gas o; b) non dispone di infrastrutture del gas che consentano di importare GNL o gas da gasdotto. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, mediante una decisione di esecuzione, redige l’elenco dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma. La Commissione controlla se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo continuano a essere soddisfatte e aggiorna l’elenco di conseguenza e senza indebito ritardo sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti per l’autorizzazione, o dalle autorità doganali, se del caso, e dagli organismi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 2. La Commissione può, mediante una decisione di esecuzione, revocare l’esenzione dall’autorizzazione preventiva di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora le autorità competenti per l’autorizzazione o, se del caso, le autorità doganali individuano uno o più casi di elusione dei divieti di cui all’ da parte di esportatori di un paese di cui al primo comma del presente paragrafo o se la Commissione ha motivo di presumere che le autorità dei paesi esportatori non intervengano adeguatamente contro le pratiche di elusione. 5.   Le autorità competenti per l’autorizzazione, le autorità doganali e le altre autorità coinvolte nel monitoraggio di cui agli , qualora ritengano che le informazioni fornite nell’ambito della procedura di autorizzazione preventiva siano insufficienti per valutare se l’autorizzazione sia da concedere, possono richiedere informazioni più dettagliate. Esse possono anche basarsi su informazioni provenienti da altre fonti. Nello specifico, le autorità competenti per l’autorizzazione possono imporredi presentare il testo integrale di determinate disposizioni del contratto di fornitura di gas o l’intero testo del contratto, a eccezione delle informazioni relative ai prezzi, in particolare quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse, o quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per la valutazione. Qualora le informazioni fornite non siano conclusive, le autorità doganali rifiutano l’immissione in libera pratica delle merci pertinenti. La Commissione, in stretta cooperazione con le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali pubblicano orientamenti in merito a ulteriori dettagli relativi alla procedura di autorizzazione preventiva e a tipi adeguati di documenti e prove da presentare. 6.   Le autorità competenti per l’autorizzazione e le autorità doganali verificano le prove presentate per stabilire il paese di produzione e, se del caso, richiedendo ulteriori informazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione relativa alla consegna a monte, come la localizzazione via satellite pubblicamente disponibile dei carichi di GNL o le informazioni di localizzazione fornite dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima. 7.   Si presume che il gas naturale da importare nell’Unione attraverso frontiere, interconnettori o punti di interconnessione tra l’Unione e la Federazione russa o la Bielorussia, o attraverso gasdotti che collegano la Federazione russa all’Unione e attraversano paesi terzi senza disporre di punti di entrata tra la Federazione russa e l’Unione, sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. 8.   Si presume che il gas naturale da importare nell’Unione attraverso il punto di interconnessione Strandzha 1 sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, a meno che non siano fornite alle autorità competenti per l’autorizzazione prove inequivocabili che dimostrino che il paese di produzione del gas naturale non è la Federazione russa entro e non oltre 7 giorni lavorativi prima dell’ingresso di tale gas nel territorio doganale dell’Unione. 9.   Qualora modifiche relative all’infrastruttura del gas o ai modelli commerciali conducano a una situazione in cui i punti di interconnessione diversi da Strandzha 1 collegano l’Unione a sistemi di condotte che trasportano volumi significativi di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, si applica il paragrafo 8 mutatis mutandis al gas naturale importato attraverso tali punti di interconnessione. La Commissione individua i punti di interconnessione pertinenti mediante una decisione di esecuzione della Commissione. 10.   Se il gas naturale è trasportato attraverso l’Unione da un paese terzo a un paese terzo nell’ambito di un regime di transito ai sensi del codice doganale dell’Unione, anche a fini di stoccaggio conformemente alle norme di deposito doganale, le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali sono informate, al più tardi cinque giorni lavorativi prima del transito previsto, di quanto segue: a) il paese di produzione del gas naturale trasportato tramite procedura di transito, a meno che tali informazioni non siano disponibili; b) i calendari dei programmi di trasporto previsti o effettivi che specificano il volume, la tempistica e i punti di entrata e di uscita del gas in transito, con granularità giornaliera, se del caso; c) i volumi e i punti di consegna nei contratti di fornitura di gas; e d) il contratto tra il venditore o l’acquirente o qualsiasi soggetto intermediario e i pertinenti gestori del sistema di trasporto nell’Unione, se del caso. Le autorità competenti per l’autorizzazione verificano la coerenza dei dati e, se del caso, condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità doganali. 11.   Qualora i gestori stocchino gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa in uno stoccaggio provvisorio o nell’ambito di un regime di transito o di deposito doganale ai sensi del codice doganale dell’Unione sul territorio dell’Unione, gli Stati membri dispongono di adeguati meccanismi di monitoraggio e applicazione per garantire che il ricorso, da parte di paesi terzi, allo stoccaggio dell’Unione non rappresenti un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale o regionale e per l’adempimento degli obblighi di stoccaggio di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) 2017/1938 e forniscono informazioni pertinenti alla Commissione.
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