Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 gen 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «gas naturale»: il gas di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 2711 11 00 e 2711 21 00; 2) «GNL»: il gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00; 3) «gas naturale allo stato gassoso»: il gas naturale di cui al codice NC 2711 21 00; 4) «miscele»: miscele di volumi di GNL provenienti da diversi paesi d’origine; 5) «contratto di fornitura a lungo termine»: contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, la cui durata supera un anno; 6) «contratto di fornitura a breve termine»: contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, la cui durata è inferiore a un anno; 7) «paese senza sbocco sul mare»: paese interamente circondato da terra e privo di accesso diretto al mare; 8) «importazione»: il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («codice doganale dell’Unione»); 9) «importatore»: la persona fisica o giuridica che è il dichiarante come definito all’, punto 15), del codice doganale dell’Unione nella pertinente dichiarazione in dogana, o una persona fisica o giuridica, comprese le imprese affiliate, che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione o le immette altrimenti sul mercato dell’Unione; 10) «imprese affiliate»: imprese affiliate quali definite all’, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 11) «autorità doganale»: autorità doganale come definita all’, punto 1), del codice doganale dell’Unione; 12) «autorità competente per l’autorizzazione»: autorità competente a esaminare le richieste di autorizzazione presentate a norma dell’; 13) «autorità competente»: autorità competente come definita all’, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938; 14) «autorità di regolazione»: autorità di regolazione designata ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); 15) «controllo»: controllo come definito all’, punto 55), della direttiva (UE) 2024/1788; 16) «punto di interconnessione»: punto di interconnessione come definito all’, punto 63), della direttiva (UE) 2024/1788; 17) «interconnettore»: interconnettore come definito all’, punto 39), della direttiva (UE) 2024/1788; 18) «punto di entrata»: punto di entrata come definito all’, punto 61), della direttiva (UE) 2024/1788; 19) «punto di uscita»: punto di uscita come definito all’, punto 62), della direttiva (UE) 2024/1788; 20) «punto di consegna»: luogo fisico o virtuale specificato in un contratto di fornitura di gas presso cui il gas naturale deve essere consegnato da un venditore e ricevuto da un acquirente; 21) «quantitativi contrattuali»: quantitativi di gas naturale che un acquirente è tenuto ad acquistare e che un venditore è tenuto a fornire, come specificato nel contratto di fornitura originale, esclusi i quantitativi derivanti da disposizioni contrattuali che prevedono modifiche quantitative ai quantitativi di base, ad esempio quantitativi arrotondati, quantitativi frazionari, quantitativi aggiuntivi, o altre modifiche volumetriche ai sensi del contratto, ad eccezione dei quantitativi di reintegro pagati prima del 17 giugno 2025; 22) «quantitativi arrotondati»: quantitativi di gas naturale aggiunti al quantitativo contrattuale annuale in un dato anno per far sì che l’ultimo carico sia arrotondato a un carico intero; 23) «quantitativi frazionari»: quantitativi di gas naturale riportati agli anni contrattuali successivi nel caso in cui il quantitativo consegnato nel corso di un anno sia superiore o inferiore al quantitativo contrattuale annuale adattato in seguito agli adeguamenti; tali quantitativi possono essere sia positivi che negativi; 24) «quantitativi aggiuntivi»: quantitativi di gas naturale da aggiungere facoltativamente al quantitativo contrattuale annuale sulla base dei contratti di fornitura a discrezione di una parte di un contratto di fornitura; 25) «quantitativi di reintegro pagati»: quantitativi di gas naturale che un acquirente ha il diritto o l’obbligo di prendere in consegna e pagare nei periodi successivi, nel rispetto dei requisiti minimi «take or pay», al fine di compensare eventuali carenze nei quantitativi contrattuali che non sono stati accettati in periodi precedenti, come previsto nel contratto di fornitura a lungo termine; 26) «calendario di consegna»: calendario o piano concordato tra le parti di un contratto di fornitura di gas, che specifica i quantitativi di gas naturale che devono essere consegnati da un venditore e ricevuti da un acquirente in determinati intervalli di tempo, comprese le tempistiche, il luogo e le condizioni di consegna, come stabilito nel contratto di fornitura o in qualsiasi altra procedura operativa correlata; 27) «programma di trasporto» (nomination): programma di trasporto come definito all’, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); 28) «petrolio»: petrolio greggio, condensati di gas naturale, prodotti base di raffineria, additivi, ossigenati e altri idrocarburi e prodotti petroliferi di cui ai codici NC 2709 e 2710; 29) «paese di produzione»: paese in cui viene estratto il gas naturale, indipendentemente dal fatto che tale gas naturale sia successivamente stato liquefatto o rigassificato in un altro paese; laddove il gas naturale estratto in paesi diversi dalla Federazione russa sia liquefatto o rigassificato nella Federazione russa, quest’ultima è considerata il paese di produzione.
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