Art. 13 · Monitoraggio

Art. 13

Monitoraggio

In vigore dal 26 gen 2026
Monitoraggio 1.   La Commissione monitora costantemente gli sviluppi del mercato dell’energia dell’Unione, in particolare per quanto riguarda le potenziali dipendenze per l’approvvigionamento di gas o altri rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in relazione alle importazioni di energia dalla Federazione russa. Entro il 4 febbraio 2028, la Commissione presenta una relazione sull’attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione include una valutazione dell’efficacia della procedura di autorizzazione preventiva stabilita all’. Include inoltre informazioni su eventuali problemi di sicurezza dell’approvvigionamento relativi al gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, negli stoccaggi dell’Unione. La relazione include inoltre una valutazione dell’efficacia dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità competenti ai sensi dell’ e dell’, paragrafi 2 e 5, e, ove opportuno, formula raccomandazioni per il miglioramento di tali informazioni e di tale cooperazione. 2.   In caso di sviluppi improvvisi e significativi che minacciano gravemente la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di uno o più Stati membri, e dopo che è stata dichiarata un’emergenza a norma degli o 12 del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione può sospendere temporaneamente, mediante una decisione, in tutto o in parte, l’applicazione del capo II del presente regolamento in uno o più Stati membri. In tal caso, la Commissione può sospendere anche il requisito dell’autorizzazione preventiva a norma dell’, paragrafo 2 del presente regolamento. La decisione della Commissione fissa determinate condizioni, in particolare per garantire che qualsiasi sospensione sia limitata allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La sospensione è limitata alla durata strettamente necessaria per coprire il periodo fino al momento in cui vi saranno sufficienti forniture da paesi diversi dalla Federazione russa per soddisfare la domanda dell’Unione. Non sono concesse più di quattro settimane e il periodo è rinnovato solo se continuano a sussistere le condizioni di emergenza a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1938. In caso di sospensione temporanea a norma del presente paragrafo, sono consentiti solo i contratti di fornitura a breve termine. La Commissione informa gli Stati membri e il gruppo di coordinamento del gas di eventuali sospensioni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che giustifichi la sospensione e l’eventuale proroga. Su richiesta, la Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo.
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