Art. 10 · Piani nazionali di diversificazione per il petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

Art. 10

Piani nazionali di diversificazione per il petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

In vigore dal 26 gen 2026
Piani nazionali di diversificazione per il petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) 1.   Qualora riceva importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, uno Stato membro elabora un piano che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione dell’approvvigionamento petrolifero («piano nazionale di diversificazione per il petrolio»), così da porre fine a tutte le importazioni di petrolio originario della Federazione Russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa entro la fine del 2027. 2.   I piani nazionali di diversificazione per il petrolio comprendono tutti gli elementi seguenti: a) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nell’ambito di contratti di fornitura in essere; b) le misure previste a livello nazionale per sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e le opzioni previste per le forniture, le rotte di approvvigionamento e le fonti di energia alternative, nonché le possibilità per gli altri Stati membri di facilitare la diversificazione dell’approvvigionamento; c) le misure in vigore e previste a livello nazionale volte a garantire la trasparenza e tracciabilità del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, per quanto possibile, comprese le misure per la verifica di eventuali importazioni rietichettate; d) eventuali divieti a livello nazionale delle importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa; e) eventuali ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli. 3.   Entro il 1o marzo 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani nazionali di diversificazione per il petrolioutilizzando il modello che figura nell’allegato II. La Commissione pubblica una versione non riservata dei piani ricevuti dagli Stati membri entro un mese dalla presentazione dei piani. 4.   La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l’attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il petrolio, anche fornendo migliori pratiche e assistenza tecnica. La Commissione fornisce assistenza nella cooperazione tra gli Stati membri nel momento in cui attuano i piani nazionali di diversificazione per il petrolio. La Commissione valuta l’impatto di un’eventuale cessazione accelerata delle importazioni di petrolio sugli Stati membri più colpiti da una completa eliminazione delle forniture di petrolio russo. Collabora in modo attivo con gli Stati membri direttamente colpiti e gli altri Stati membri interessati per trovare soluzioni volte a ridurre al minimo i possibili rischi individuati nella valutazione. Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento per il petrolio istituito dall’articolo 17 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (14) in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione dei loro piani nazionali di diversificazione per il petrolio. 5.   Se un piano nazionale di diversificazione per il petrolio individua il rischio che non si possa eliminare, entro la fine del 2027, il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, la Commissione, previa valutazione del piano nazionale di diversificazione ed entro tre mesi dalla sua presentazione, formula una raccomandazioneper lo Stato membro interessato circa le modalità per giungere tempestivamente all’eliminazione e pubblica tale raccomandazione. A seguito di tale raccomandazione, lo Stato membro interessato aggiorna il piano nazionale di diversificazione per il petrolio entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.
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