Art. 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 26 gen 2026
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:
a)
sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o
b)
sono parte di un contingente dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.
2. Ai fini della deroga all’obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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