Art. 62 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 62

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 26 gen 2026
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Esso si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Tuttavia: a) l’, paragrafo 1, si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1; b) l’, paragrafi da 1 a 8, si applica dal 1o aprile 2026 al 31 marzo 2027; c) l’, paragrafo 9, si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 marzo 2027; d) gli si applicano dal 1o giugno 2026 al 31 dicembre 2026; e) l’ si applica dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2201; f) l’ si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato V di tale regolamento per quanto riguarda le misure correttive per la sogliola nello Skagerrak, nel Kattegat e nel Mar Baltico occidentale; g) l’ si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 gennaio 2027; h) l’, paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduca il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT; i) l’ e l’allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026; j) l’, paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1o gennaio 2026 all’11 gennaio 2027; k) l’, paragrafo 3, si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2021/56 per quanto riguarda la registrazione, da parte degli operatori dei pescherecci, del numero di rilasci di squali alalunga con indicazione delle condizioni e la comunicazione di tali informazioni allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza; l) la sezione 11 si applica dal 1o giugno 2026 al 31 maggio 2027 o fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le misure corrispondenti; m) gli allegati da IA a IJ e IL si applicano anche nel 2027 e nel 2028, ove specificato in tali allegati; n) l’, paragrafo 5, si applica dal 1o gennaio 2025; o) l’allegato IK si applica dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026, ove specificato in tale allegato; p) gli allegati IM e XI si applicano dal 1o giugno 2026 al 31 maggio 2027; q) l’allegato II si applica dal 1o febbraio 2026 al 31 gennaio 2027; r) i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2026 e, ove in esso specificato, anche per il 2027 e il 2028 continuano ad applicarsi nel 2026 e, se del caso, nel 2027 e nel 2028, esclusivamente ai fini seguenti: i) scambi realizzati ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; ii) detrazioni e aggiunte effettuate ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009; iii) quantitativi riportati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e iv) detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 107 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 9 a 14, da 16 a 23, 29, 40, 41, 46, 47, 49, 51, 52 e 59 continuano ad applicarsi dal giorno successivo alle date di fine applicazione di cui a tale paragrafo fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2027. Tale paragrafo non si applica quando l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 cessa a seguito dell’inizio dell’applicazione degli atti giuridici ivi menzionati.
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