Art. 60 · Modifica del regolamento (UE) 2025/202

Art. 60

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

In vigore dal 26 gen 2026
Modifica del regolamento (UE) 2025/202 Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato: 1) all’, il titolo è sostituito dal seguente: « Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat nel 2025» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 19 bis Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat nel 2026 1.   I pescherecci dell’Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico e sciabiche (*1) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti: a) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci; b) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi; c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm; d) un attrezzo altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che, per i pescherecci che tengono a bordo esclusivamente tale attrezzo, consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco a una percentuale inferiore all’1,5 % delle catture totali. 2.   I pescherecci dell’Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme ai requisiti stabiliti nell’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241, ad eccezione degli attrezzi conformi a requisiti alternativi stabiliti nella seconda frase delle note di cui al punto 1.1 di tale parte. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l’elenco di tali pescherecci entro il 31 marzo. 3.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’ del regolamento (UE) 2019/1241. (*1)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX.»;" 3) all’articolo 63, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) l’ si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;» 4) all’articolo 63, è inserita la lettera seguente: «e bis) l’articolo 19 bis si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato V di tale regolamento per quanto riguarda le misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat;» ; 5) nell’allegato IA, parte B, la tabella 59 è sostituita dalla seguente: «Tabella 59 Specie: Melù Zona: 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 Micromesistius poutassou (WHB/8C3411) Spagna 44 604  (48) TAC analitico Si applica l’, paragrafo 2, del presente regolamento Portogallo 11 151  (48) Unione 55 755  (47)  (48) TAC 1 447 054 (47)  Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell’Unione nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2): Da fissare (48)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito, le acque dell’Unione e le acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.»
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