Art. 6 · TAC stabiliti dagli Stati membri

Art. 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

In vigore dal 26 gen 2026
TAC stabiliti dagli Stati membri 1.   I TAC di cui all’allegato I del presente regolamento sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato. 2.   I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro: a) sono conformi agli obiettivi e alle norme di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, in particolare all’obiettivo dello sfruttamento sostenibile dello stock; e b) consentono di sfruttare lo stock: i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile (MSY), nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o ii) nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete. 3.   Entro il 15 marzo ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) i TAC da esso stabiliti; b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC; e c) informazioni particolareggiate riguardanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dei TAC stabiliti. 4.   Se del caso, la Commissione può chiedere un parere al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in cui lo CSTEP: a) valuta le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); e b) valuta se i TAC stabiliti dagli Stati membri rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2. 5.   Se, secondo il parere dello CSTEP, le informazioni fornite dagli Stati membri sono insufficienti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate, corredate di elementi che giustifichino le informazioni aggiornate in correlazione con il parere stesso, entro un mese dalla sua pubblicazione. 6.   Se, secondo il parere dello CSTEP, i TAC stabiliti dagli Stati membri non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione TAC aggiornati, corredati di elementi che giustifichino tali TAC aggiornati in correlazione con il parere dello CSTEP, nonché, se del caso, corredati delle informazioni di cui al paragrafo 5, entro un mese dalla pubblicazione di tale parere.
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