Art. 58 · Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Art. 58

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 26 gen 2026
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie Le condizioni di cui all’ si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’ del presente regolamento, mutatis mutandis.
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