Art. 50 · Pesca dello sgombro occhione

Art. 50

Pesca dello sgombro occhione

In vigore dal 26 gen 2026
Pesca dello sgombro occhione 1.   Per i pescherecci dell’Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti: a) le catture mensili soggette ai limiti di cattura di cui all’allegato IM relativi allo sgombro occhione (Scomber japonicus) per tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci a cianciolo, nel caso in cui l’utilizzo di tali limiti di cattura sia inferiore al 60 %, entro il settimo giorno del mese successivo a tali catture; e b) le catture settimanali di sgombro occhione soggette a detti limiti di cattura di cui alla lettera a), nel caso in cui l’utilizzo di tali limiti di cattura sia superiore al 60 % e inferiore al 95 %, entro il martedì della settimana successiva. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali dati al segretario esecutivo della NPFC. 2.   Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l’utilizzo di tali limiti di cattura di cui al paragrafo 1, lettera a) ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti. 3.   La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell’anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC. 4.   Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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