Art. 47 · Limiti per la pesca di fondo

Art. 47

Limiti per la pesca di fondo

In vigore dal 26 gen 2026
Limiti per la pesca di fondo Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA: a) limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale ai livelli indicati nell’allegato X; b) non pratichino la pesca di fondo se non con l’utilizzo di palangari demersali; c) non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Gulden Draak, Rusky, Fools-Flat, East Broken Ridge, Mid-Indian Ridge, Atlantis Bank, Bridle, Banana e Middle of What, quali definite nell’allegato IK; d) non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Walter’s Shoal, Coral e Magneto, quali definite nell’allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico; e e) non pratichino la pesca con palangari demersali nella sottozona 5, quale definita nell’allegato IK.
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