Art. 47
Limiti per la pesca di fondo
In vigore dal 26 gen 2026
Limiti per la pesca di fondo
Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA:
a)
limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale ai livelli indicati nell’allegato X;
b)
non pratichino la pesca di fondo se non con l’utilizzo di palangari demersali;
c)
non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Gulden Draak, Rusky, Fools-Flat, East Broken Ridge, Mid-Indian Ridge, Atlantis Bank, Bridle, Banana e Middle of What, quali definite nell’allegato IK;
d)
non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Walter’s Shoal, Coral e Magneto, quali definite nell’allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico; e
e)
non pratichino la pesca con palangari demersali nella sottozona 5, quale definita nell’allegato IK.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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