Art. 40 · Registrazioni dei rilasci degli squali alalunga

Art. 40

Registrazioni dei rilasci degli squali alalunga

In vigore dal 26 gen 2026
Registrazioni dei rilasci degli squali alalunga Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) in conformità dell’, paragrafo 2, del pregolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2025, entro il 31 gennaio 2026.
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