Art. 4 · Zone di pesca

Art. 4

Zone di pesca

In vigore dal 26 gen 2026
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti: a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23); b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen; d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 53° 30’ N, 15° 00’ O, — 53° 30’ N, 11° 00’ O, — 51° 30’ N, 11° 00’ O, — 51° 30’ N, 13° 00’ O, — 51° 00’ N, 13° 00’ O, — 51° 00’ N, 15° 00’ O; e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 43° 00’ N, 9° 00’ O, — 43° 00’ N, 10° 00’ O, — 44° 00’ N, 10° 00’ O, — 44° 00’ N, 9° 00’ O, — 44° 30’ N, 9° 00’ O, — 44° 30’ N, 8° 00’ O, — 43° 30’ N, 8° 00’ O; f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 43° 00’ N, 8° 00’ O, — 43° 00’ N, 10° 00’ O, — 42° 00’ N, 10° 00’ O, — 42° 00’ N, 8° 00’ O; g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 42° 00’ N, 8° 00’ O, — 42° 00’ N, 10° 00’ O, — 38° 30’ N, 10° 00’ O, — 38° 30’ N, 9° 00’ O, — 40° 00’ N, 9° 00’ O, — 40° 00’ N, 8° 00’ O; h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a; i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 43° 30’ N, 8° 00’ O, — 44° 30’ N, 8° 00’ O, — 44° 30’ N, 2° 00’ O, — 43° 00’ N, 2° 00’ O, — 43° 00’ N, 6° 00’ O, — 43° 30’ N, 6° 00’ O; j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23’ 48» O; k) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico): la zona geografica definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (24); l) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (25); m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») (26); n) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (27); o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (28); p) «zona della convenzione NAFO» e «zone NAFO»: le zone geografiche definite nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (29); q) «zona di regolamentazione NAFO»: la parte della zona della convenzione NAFO che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale; r) «zona della convenzione NPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale (30); s) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (31); t) «zona dell’accordo SIOFA» (Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (32); u) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (33); v) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (34); w) «acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering; x) «zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC»: la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti: — longitudine 150° O, — longitudine 130° O, — latitudine 4° S, — latitudine 50° S.
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