Art. 38
FAD derivanti
In vigore dal 26 gen 2026
FAD derivanti
1. Un peschereccio a cianciolo non attiva mai un numero di FAD superiore a quanto indicato nella tabella seguente nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dal peschereccio, dal proprietario o dall’operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.
Pescherecci con una capacità inferiore a 1 200 m3
210 FAD
Pescherecci con una capacità pari o superiore a 1 200 m3
340 FAD
2. Nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento un peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:
a)
si astiene dall’utilizzare i FAD; e
b)
recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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