Art. 36 · Pesca pelagica

Art. 36

Pesca pelagica

In vigore dal 26 gen 2026
Pesca pelagica 1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all’allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO: a) un elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO; e b) dichiarazioni di cattura mensili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:249:oj#art-36