Art. 33 · Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2026-2027

Art. 33

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2026-2027

In vigore dal 26 gen 2026
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2026-2027 1.   Ai fini dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR nel periodo dal 1o dicembre 2026 al 30 novembre 2027 ne dà notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2026 mediante il modulo che figura nell’appendice dell’allegato VII, parte B, del presente regolamento. 2.   In deroga ai termini di cui all’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2026. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che sarà autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico. 4.   Uno Stato membro che intenda pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR ne dà notifica alla Commissione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica: a) battono la sua bandiera; o b) battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e batteranno presumibilmente la bandiera di tale Stato membro al momento dell’attività di pesca. 5.   Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo: a) i dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004; e b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.
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