Art. 3
Definizioni
In vigore dal 26 gen 2026
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)
«peschereccio di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b)
«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;
c)
«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
d)
«totale ammissibile di catture» (TAC):
i)
nelle attività di pesca oggetto dell’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
e)
«contingente»: la quota di un TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f)
«valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;
g)
«TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;
h)
«TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica e per il quale è disponibile una valutazione basata sull’approccio precauzionale oppure non è disponibile alcuna valutazione;
i)
«dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all’, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);
j)
«registro della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro tenuto dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
k)
«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009;
l)
«boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l’identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
m)
«boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device – FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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