Art. 25
Autorizzazioni di pesca
In vigore dal 26 gen 2026
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell’allegato V, parte A.
2. Se, conformemente all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, uno Stato membro, previa notifica alla Commissione, trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, tale operazione comporta, se del caso, un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca indicato nell’allegato V, parte A, del presente regolamento non può essere superato. Lo Stato membro che opera il trasferimento di autorizzazioni di pesca ne dà notifica alla Commissione contestualmente alla notifica a quest’ultima del trasferimento di contingenti.
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