Art. 24 · Trasmissione dei dati

Art. 24

Trasmissione dei dati

In vigore dal 26 gen 2026
Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione o all’organismo da questa designato, per via elettronica, dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano negli allegati del presente regolamento.
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