Art. 22 · Misure correttive per la sogliola nello Skagerrak, nel Kattegat e nel Mar Baltico occidentale

Art. 22

Misure correttive per la sogliola nello Skagerrak, nel Kattegat e nel Mar Baltico occidentale

In vigore dal 26 gen 2026
Misure correttive per la sogliola nello Skagerrak, nel Kattegat e nel Mar Baltico occidentale 1.   I pescherecci dell’Unione operanti nelle sottodivisioni CIEM 20-23 con reti da posta fissa a imbrocco (43) non utilizzano dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) ai pescherecci dell’Unione che praticano la pesca di specie non soggette a contingenti e le cui catture accessorie di sogliola (Solea solea) sono inferiori all’1 % nella zona marina a sud della latitudine 55° 00’ N e fino a due miglia nautiche misurate dalle linee di base; o b) alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’ del regolamento (UE) 2019/1241.
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