Art. 21 · Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak

Art. 21

Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak

In vigore dal 26 gen 2026
Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak 1.   Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale (Pandalus borealis) di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione (42) supera il 30 % delle catture totali di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione, ai sensi del medesimo articolo. 2.   I pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 sono soggetti alla zona di divieto di cui al medesimo articolo. 3.   La zona di divieto di cui all’, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2201 non supera le 100 miglia nautiche quadrate. 4.   La chiusura della zona di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 dura 21 giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24:00 UTC. 5.   Le reti a strascico con maglie di almeno 32 mm destinate alla pesca del gambero settentrionale, dotate di una griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 19 mm e prive di dispositivo di ritenzione del pesce, di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2201, sono soggette alla zona di divieto di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento.
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